Regolamento

Art. 1. Istituzione

È istituito, ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il Centro interdipartimentale di ricerca “Centro di Digital Scholarship for the Humanities” (DISH), di seguito denominato “il Centro”, che si configura come Centro di responsabilità di II livello.

 

Art. 2. Scopo e Compiti

  1. Il Centro si inserisce nell’ambito di ricerca corrispondente al settore ERC 1. Social sciences and Humanities (SH) e ha come scopo principale rendere possibile su scala adeguata lo svolgimento di attività di ricerca nei campi noti come ‘humanities computing’, ‘informatica umanistica’, ‘digital humanities’, e nei loro sviluppi innovativi, promuovendo l’integrazione tra le discipline dell’ambito umanistico, le metodologie quantitative e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), nell’ambito della ricerca, della didattica e dei servizi ad esse correlati e necessari, favorendo la collaborazione tra diversi campi del sapere e la circolazione delle idee, facilitando l’incontro di intellectual curiosity e technological curiosity, sostenendo la diffusione metodologicamente consapevole degli strumenti di analisi quantitativa e della cultura digitale tra le comunità scientifiche delle discipline umanistiche. 
  2. Il Centro offre supporto, networking, base operativa e progettuale comune ai gruppi che operano in questi ambiti per favorire la collaborazione scientifica e la creazione di una massa critica di ricerca.
  3. È compito specifico del Centro promuovere, coordinare e quando possibile attuare direttamente:
    • a. l’integrazione delle ICT e delle metodologie basate su dati nella ricerca umanistica e in particolare nelle discipline basate sul testo e su documenti, mettendo le relative metodologie e tecniche a disposizione delle analisi di dominio;
    • b. l’attivazione di infrastrutture per la ricerca umanistica digitale e computazionale;
    • c. lo studio dei metodi computazionali e quantitativi in relazione con le teorie e i concetti fondanti delle discipline umanistiche, della metodologia ed epistemologia dell’applicazione di tecniche computazionali nella ricerca umanistica, delle loro condizioni di applicabilità, dei relativi metodi, modelli, strutture di dati;
    • d. la formulazione di progetti di ricerca di ampio respiro nei settori di interesse del Centro;
    • e. la progettazione, produzione e gestione di risorse digitali scientifiche e culturali frutto dell’attività di ricerca, che ne garantisca una effettiva fruibilità, disseminazione e validazione scientifica, sociale, didattica;
    • f. lo sviluppo di software open source per le Digital Humanities e, in generale, la progettazione e realizzazione di strumenti informatici che fungano da sussidi alla ricerca in campo umanistico;
    • g. l’attività di supporto alla formazione professionale e/o di alta qualità attinente alle metodologie e gli strumenti propri dell’attività del Centro, anche attraverso lo svolgimento presso il Centro di corsi di formazione, stages e tirocini formativi;
    • h. in accordo con le competenti strutture didattiche di II e III livello, consentire e supportare la produzione di tesi magistrali e di dottorato, sia teoriche sia sperimentali, sui temi scientifici propri del Centro;
    • i. in collaborazione con le strutture competenti dell’Ateneo, supportare la progettazione, il coordinamento e la realizzazione di attività e progetti di didattica, anche proposti al finanziamento di enti esterni, nel campo delle tecniche informatiche per le discipline umanistiche e dell’impostazione metodologica ad esse relativa. 
  4. Sono altresì compiti del Centro:
    • a. offrire supporto scientifico, metodologico, progettuale, formativo e pratico alle attività di digitalizzazione messe in atto nelle strutture dell’Ateneo, promuovendo e/o partecipando a progetti di digitalizzazione rivolti alla gestione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali;
    • b. la sperimentazione di modelli innovativi di editoria e didattica digitale nei settori di interesse del Centro;
    • c. la disseminazione dei risultati raggiunti presso la comunità scientifica, l’università e tutte le parti della società civile, con particolare attenzione, a livello principalmente regionale, per la scuola;
    • d. la promozione tramite convegni, seminari e pubblicazioni delle attività svolte dal Centro;
    • e. l’attivazione di rapporti di collaborazione e consulenza con altre università, o con altri centri o gruppi di ricerca, con soggetti privati o con enti locali.

 

Art. 3. Partecipazione al Centro

  1. Alle attività del Centro partecipano i Docenti e i Ricercatori dell’Ateneo che ne facciano richiesta al Presidente, nonché il personale tecnico.
  2. Alle attività del Centro collaborano dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori ed altre figure altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.
  3. Aderiscono al Centro all’atto della costituzione i Dipartimenti di: Filosofia e Scienze dell’Educazione; Informatica; Giurisprudenza; Lingue e Letterature straniere e Culture moderne; Studi Storici; Studi Umanistici, Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture Politica e Società. Possono aderire al Centro dipartimenti ed altre strutture dell’Università di Torino che operino nei settori di interesse del Centro. L’accettazione è stabilita dal Comitato Scientifico. Ciascuna struttura aderente nomina i propri rappresentanti nel Comitato Scientifico nei modi stabiliti dall’art. 9.
  4. Possono altresì collaborare con il Centro dipartimenti e strutture di altri Atenei piemontesi, centri di ricerca nazionali ed esteri, nonché enti e fondazioni culturali e scientifiche che abbiano attivato convenzioni con l’Università di Torino.

 

Art. 4. Risorse finanziarie

  1. Le risorse finanziarie derivano da:
    • a. fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro e dalla partecipazione a bandi competitivi di finanziamento alla ricerca;
    • b. eventuali finanziamenti erogati dall’Università di Torino o da altre Università ed enti che aderiscono al Centro o collaborano con esso;
    • c. finanziamenti provenienti ad ogni titolo dall’Unione Europea, dal ministero competente per l’università e la ricerca, da altri ministeri, da enti pubblici o privati, da fondazioni bancarie, culturali e scientifiche;
    • d. finanziamenti provenienti da erogazioni liberali di qualsiasi genere, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

 

Art. 5. Struttura e Sede

  1. Il Centro si avvale per il suo operato dei servizi tecnici e amministrativi forniti dalle aree di polo individuate dal Direttore Generale. Il Centro potrà altresì avvalersi di personale T/A per i Servizi tecnici per la Ricerca assegnato dal Direttore Generale. Il Centro può inoltre far ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente a personale esterno.
  2. Il Centro ha sede a Torino presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

 

Art. 6. Gestione amministrativo-contabile

  1. La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall’Area Amministrazione e Contabilità del Polo Scienze Umanistiche.
  2. L’affidamento della gestione amministrativa può essere modificato, su proposta del Comitato Scientifico e previo assenso dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

 

Art. 7. Organi

  1. Sono organi del Centro:
    • a. Il Comitato Scientifico;
    • b. Il Comitato di Gestione;
    • c. Il Direttore;
    • d. Il Presidente.

 

Art. 8. Comitato Scientifico

  1. Il Comitato è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Sono suoi membri di diritto:
    • due componenti per ciascuno dei Dipartimenti e strutture aderenti, nominati dai rispettivi Consigli tra le varie categorie di partecipanti al Centro, nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo;
    • b. il Presidente e il Vice-Presidente del Centro, il Direttore e il Vice-Direttore del Centro, ove non siano già componenti del Comitato Scientifico.
  2. Nella prima seduta utile il Comitato provvede a coinvolgere al proprio interno membri esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all’Ateneo. Anche successivamente il Consiglio può cooptare componenti interni o esterni alle strutture partecipanti al Centro, anche esterni all’Ateneo, in ragione del possesso di specifiche elevate competenze nei settori di interesse del Centro, in quest’ultimo caso nella misura massima del 40% dei suoi componenti.
  3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Vice- Presidente.
  4. Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi membri possono essere rinominati.

 

Art. 9. Compiti del Comitato scientifico

  1. Il Comitato:
    • a. determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
    • b. determina le modalità di collaborazione dei docenti, ricercatori e tecnici coinvolti nell’attività del Centro ai sensi dell’art. 3;
    • c. approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell’art. 3;
    • d. designa il Presidente e il Direttore;
    • e. nomina i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell’Ateneo;
    • f. approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
    • g. approva le proposte di modifica al presente Regolamento.
  2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l’anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata del Direttore o di almeno un terzo del Comitato.
  3. La convocazione del Comitato da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l’indicazione dell’ordine del giorno, e fatta pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.
  4. I componenti del Comitato sono tenuti a giustificare l’assenza alle riunioni.
  5. Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri, inclusi i membri esterni, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 10. Il Comitato di gestione

  1. Il Comitato di gestione è composto:
    • a. dal Presidente e dal Vice-Presidente del Centro;
    • b. dal Direttore e dal Vice-Direttore del Centro;
    • c. da cinque rappresentanti del Comitato Scientifico scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell’Ateneo;
  2. Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

 

Art. 11. Compiti del Comitato di gestione

  1. Il Comitato di gestione:a. esegue tutte le deliberazioni assunte dal Comitato scientifico;
    • b. verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali stabilite dal Comitato Scientifico;
    • c. propone la stipula di convenzioni e/o di contratti;
    • d. assicura l’attuazione delle attività del Centro.

 

Art. 12. Il Direttore

  1. Il Direttore del Centro è designato, al proprio interno, dal Comitato scientifico tra i docenti e ricercatori di ruolo dell’Ateneo. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, resta in carica tre anni e può essere rinominato.
  2. Il Direttore:
    • a. coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
    • b. cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
    • c. redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
    • d. redige la proposta di budget del Centro;
    • e. aggiorna periodicamente l’elenco dei docenti, ricercatori e tecnici dell’Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
    • f. collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
    • g. nomina, tra i docenti ed i ricercatori di ruolo dell’Ateneo che afferiscono al Centro, un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento.

 

Art. 13. Il Presidente

  1. Il Presidente è un docente o ricercatore di ruolo dell’Ateneo designato dal Comitato scientifico tra i propri componenti, a maggioranza assoluta.
  2. Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto; resta in carica tre anni e può essere rinominato.

 

Art. 14. Compiti del Presidente

  1. Il Presidente:
    • a. rappresenta il Centro e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
    • b. verifica che l’organizzazione e l’attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato scientifico;
    • c. nomina, tra i docenti ed i ricercatori di ruolo dell’Ateneo che fanno parte del Comitato scientifico, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento;
    • d. per gli adempimenti di cui all’art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
    • e. coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano triennale di sviluppo e del piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
    • convoca e presiede il Comitato scientifico e il Comitato di gestione.

 

Art. 15. Valutazione

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni.

 

Art. 16. Durata

  1. La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovata automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.
  2. Dopo due trienni, la continuazione dell’attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.

 

Art. 17. Modifiche al Regolamento

  1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato scientifico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università previo parere del Senato Accademico.